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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2006, n. 19

DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 18 luglio 2014, n. 17

L.R. 24 marzo 2022, n. 3

BOLLETTINO UFFICIALE n. 75 del 24 marzo 2022

Art. 1
Variazione dell'aliquota IRAP per alcuni settori di attività
1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006, l'aliquota dell'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è determinata nella misura del 5,25 per cento per le seguenti divisioni riferite ai settori di attività economiche, secondo la classificazione ATECOFIN dell'Agenzia delle entrate:
divisione 23 - Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari;
divisione 40 - Produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas, di calore;
divisione 64 - Poste e telecomunicazioni;
divisione 65 - Intermediazione monetaria e finanziaria (escluse le assicurazioni e i fondi pensione);
divisione 66 - Assicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie;
divisione 67 - Attività ausiliarie dell'intermediazione finanziaria e delle assicurazioni.
2. L'aliquota determinata al comma 1 si applica al valore della produzione netta realizzata nel territorio della regione Emilia-Romagna.

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