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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2006, n. 19

DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

Art. 1

(Aggiunto comma 1 bis da art. 1 L.R. 31 marzo 2025, n. 1)

Variazione dell'aliquota IRAP per alcuni settori di attività
1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006, l'aliquota dell'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è determinata nella misura del 5,25 per cento per le seguenti divisioni riferite ai settori di attività economiche, secondo la classificazione ATECOFIN dell'Agenzia delle entrate:
divisione 23 - Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari;
divisione 40 - Produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas, di calore;
divisione 64 - Poste e telecomunicazioni;
divisione 65 - Intermediazione monetaria e finanziaria (escluse le assicurazioni e i fondi pensione);
divisione 66 - Assicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie;
divisione 67 - Attività ausiliarie dell'intermediazione finanziaria e delle assicurazioni.
1 bis. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui all’ articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 Sito esterno (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) è maggiorata di 0,30 punti percentuali per gli esercenti attività nei settori economici classificati dal codice ATECO 2025 di cui al Regolamento delegato (Ue) 2023/137 della Commissione del 10 ottobre 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2, indicati nell’allegato A redatto secondo la classificazione ATECO 2007 (aggiornato 2022).
2. L'aliquota determinata al comma 1 si applica al valore della produzione netta realizzata nel territorio della regione Emilia-Romagna.
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