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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2006, n. 20

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2007 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007-2009

Art. 12
Opere acquedottistiche e fognarie
1. Per la concessione di contributi, a favore di Comuni, per la esecuzione di opere acquedottistiche e fognarie ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della legge regionale 15 novembre 1976, n. 47 (Disciplina transitoria degli interventi per il finanziamento di opere idroigieniche nel territorio regionale), nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.4.2.3.14000 - Opere acquedottistiche, fognarie e impianti di depurazione è disposta la seguente autorizzazione di spesa:
a) Cap. 35305 "Contributi in capitale a favore di Comuni per l'esecuzione di opere acquedottistiche e fognarie (art. 3, comma 2, L.R. 15 novembre 1976, n. 47)"
Esercizio 2007: Euro 860.000,00

Note del Redattore:

(La Corte costituzionale, con sentenza n. 8 del 12 gennaio 2011, pubblicata nella G.U. del 19 gennaio 2011, n. 3 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 35 della L.R. 22 dicembre 2009, n. 24, "Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012", da cui ne consegue l'illegittimità anche del presente comma 3 bis.)

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