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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 01 giugno 2006, n. 5

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, N. 42 (ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI MAESTRO DI SCI) E DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 28 luglio 2006 n. 13

L.R. 22 ottobre 2018 n. 14

Art. 4
Norma transitoria
1. I maestri di sci che abbiano conseguito la specializzazione nella disciplina dello snowboard, mediante la frequenza ad appositi corsi istituiti dalle Regioni precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, per acquisire il titolo di maestri di snowboard, se iscritti all'Albo professionale dei maestri di sci della Regione Emilia-Romagna di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 42 del 1993, dovranno frequentare un corso di almeno novanta ore, da organizzarsi a cura del Collegio regionale dei maestri di sci dell'Emilia-Romagna.

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 214 del 9 giugno 2008, pubblicata nella G.U. del 25 giugno 2008, n. 27 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nel testo modificato dall'art. 25 della legge regionale 28 luglio 2006, n. 13, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna con ordinanza del 25 giugno 2007 in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

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