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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 giugno 2006, n. 6

NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE MUTUALISTICA IN EMILIA-ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 76 del 6 giugno 2006

Art. 7
Sostegno a "Programmi integrati di sviluppo e promozione cooperativa"
1. La Regione Emilia-Romagna sostiene iniziative rivolte allo sviluppo e alla promozione cooperativa, secondo le finalità e gli obiettivi indicati all'articolo 2.
2. Ai fini di quanto stabilito al comma 1, la Regione promuove la stipula di appositi "Accordi", da sottoscrivere con le associazioni di rappresentanza regionali di cui all'articolo 2, finalizzati alla realizzazione di "Programmi integrati di sviluppo e promozione cooperativa". Tali programmi possono essere costituiti da una pluralità di iniziative, prevedere anche la partecipazione eventuale di Enti locali, Camere di commercio, Università, Fondazioni bancarie, altri enti; hanno durata di norma biennale e ricevono il cofinanziamento della Regione ai progetti presentati, sulla base dei criteri e procedure indicati ai commi 3 e 4.
3. In coerenza con quanto previsto nella programmazione regionale in materia di attività produttive, la Giunta regionale stabilisce, con proprio provvedimento, le modalità ed i criteri per l'elaborazione e presentazione delle proposte progettuali inerenti ai Programmi integrati di cui al comma 2, nonché i criteri di valutazione e selezione dei Programmi stessi. Tra i criteri sarà considerato il coinvolgimento, nell'elaborazione e definizione delle proposte progettuali, delle imprese cooperative aderenti.
4. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, stabilisce i criteri e le procedure per la stipulazione degli accordi di cui al comma 2.

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