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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 giugno 2006, n. 6

NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE MUTUALISTICA IN EMILIA-ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 76 del 6 giugno 2006

Art. 8
Strumenti finanziari di sostegno e sviluppo della cooperazione
1. La Regione, al fine di promuovere il sostegno e lo sviluppo degli investimenti delle imprese cooperative, la capitalizzazione e l'accesso al credito delle stesse, nonché l'incremento della partecipazione dei soci, l'ingresso di nuovi soci nelle imprese cooperative, sostiene ed utilizza specifici strumenti finanziari.
2. In particolare, la Regione, in coerenza con quanto previsto nella legislazione regionale vigente, nel Programma regionale per le attività produttive e negli altri documenti di programmazione regionale, può attuare:
a) interventi per attivare garanzie, controgaranzie, cogaranzie, tramite la costituzione di appositi fondi, per sostenere le iniziative di accesso al credito indicate alle lettere b) e c) e per favorire iniziative di finanziamento volte all'incremento della partecipazione dei soci nelle imprese cooperative e/o all'ingresso di nuovi soci; o all'attività di cooperative nate da crisi aziendali secondo le norme specificatamente previste dalle leggi;
b) interventi di finanziamento agevolato, come previsto nel Piano triennale delle attività produttive, e attraverso un fondo di rotazione;
c) interventi a sostegno delle attività del Consorzio fidi costituito ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 23 marzo 1990, n. 22, (Disposizioni di principio e disciplina generale per la cooperazione).
3. Le modalità di costituzione e gestione dei fondi per gli interventi di cui al comma 2, nonché la loro dotazione finanziaria sono stabiliti dalla Giunta regionale.
4. La Giunta, inoltre, in relazione a quanto previsto ai commi 1., 2. e 3, con propri provvedimenti, definisce:
a) le modalità di impiego delle risorse finanziarie messe a disposizione dei fondi per gli interventi di cui al comma 2, stabilendo che una parte della dotazione finanziaria e degli interventi dei fondi stessi debba essere specificamente riservata al settore delle cooperative sociali;
b) le modalità di funzionamento dei fondi di cui al comma 2, nonché gli obiettivi, i criteri e le caratteristiche degli interventi in essi previsti;
c) i contenuti e le modalità di formulazione delle domande di accesso agli interventi dei fondi di cui al comma 2, nonché i criteri di priorità per la selezione degli interventi;
d) le procedure per lo svolgimento dell'istruttoria delle domande di accesso agli interventi dei fondi di cui al comma 2.

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