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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 giugno 2006, n. 6

NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE MUTUALISTICA IN EMILIA-ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 76 del 6 giugno 2006

Art. 9
Promozione cooperativa
1. La Regione, in coerenza con quanto previsto nella programmazione regionale in materia di attività produttive e in particolare con le misure previste a sostegno delle nuove iniziative imprenditoriali, concede, sulla base di criteri definiti con propri provvedimenti dalla Giunta regionale, contributi e finanziamenti alle cooperative di nuova costituzione per le opere di sviluppo progettuale e di primo impianto, in particolare per le cooperative sociali che operano per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e per progetti e programmi di particolare valore sociale, nonché per le cooperative costituite per l'uscita da situazioni di crisi aziendale. La Regione riconosce priorità nella selezione degli interventi alle cooperative in prevalenza composte da giovani, donne, secondo quanto previsto dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44 Sito esterno, (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786 Sito esterno, concernente misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno), e dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215 Sito esterno (Azioni positive per l'imprenditoria femminile), immigrati.
2. La Regione inoltre, per le finalità di cui alla presente legge, può cofinanziare progetti di intervento nel territorio regionale predisposti dagli enti gestori dei fondi mutualistici di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59 Sito esterno, (Nuove norme in materia di società cooperative), secondo quanto disciplinato nella stessa legge e sulla base di criteri definiti dalla Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente.
3. La Regione favorisce e sostiene il finanziamento delle iniziative di cui alla legge 27 febbraio 1985, n. 49 Sito esterno, (Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione), e successive modificazioni ed integrazioni.

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