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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 giugno 2006, n. 6

NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE MUTUALISTICA IN EMILIA-ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 76 del 6 giugno 2006

CAPO I
PRINCIPI E FINALITA'
Art. 1
Principi
1. La Regione Emilia-Romagna, nello spirito dell'articolo 45 della Costituzione Sito esterno e del proprio Statuto, riconosce e promuove la funzione sociale della cooperazione a scopo mutualistico e non lucrativo per favorirne lo sviluppo nella società regionale.
Art. 2
Finalità e obiettivi
1. La Regione sostiene tramite azioni ed attività delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 Sito esterno, (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142 Sito esterno, recante: 'Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore'):
a) la conoscenza dei principi e della prassi cooperativa e del patrimonio anche storico che essa rappresenta per la società regionale;
b) la diffusione, l'accrescimento della cultura cooperativa, e in particolare la ricerca, la formazione e la sperimentazione negli ambiti della cultura della responsabilità sociale di impresa, della partecipazione nel governo dell'impresa, dello sviluppo sostenibile, dell'impegno nello sviluppo locale, della sussidiarietà;
c) programmi internazionali di cooperazione e sviluppo;
d) programmi di formazione cooperativa per i soci delle cooperative e nella cultura sociale anche nell'ambito della formazione scolastica e universitaria;
e) la crescita della partecipazione, secondo le diverse forme previste nella legislazione nazionale, nelle imprese cooperative e alle imprese cooperative;
f) la promozione di impegni e azioni per le pari opportunità nelle imprese e nel movimento cooperativo;
g) la nascita e lo sviluppo di nuove imprese cooperative in tutti i settori, in particolare nell'ambito della cooperazione sociale, dei servizi sociali, culturali, ambientali; dell'aggregarsi di lavoro autonomo professionale; della soluzione di situazioni di crisi di imprese, della successione nella conduzione di impresa; per lo sviluppo di politiche attive del lavoro e la promozione di azioni di contrasto alle forme di precarietà, così come previsto anche dalla legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro);
h) la promozione di iniziative per la informazione, tutela e partecipazione di consumatori e utenti, anche in riferimento alla riconoscibilità della formazione del prodotto e della sua qualità, della sostenibilità ambientale e sicurezza del suo ciclo di vita, di valorizzazione delle biodiversità;
i) impegni di responsabilità sociale del movimento e delle imprese cooperative nello sviluppo territoriale.
2. La Regione riconosce il ruolo della cooperazione di credito per la sua azione di sistema nello sviluppo locale.

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