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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 giugno 2006, n. 6

NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE MUTUALISTICA IN EMILIA-ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 76 del 6 giugno 2006

CAPO III
INTERVENTI DELLA REGIONE
Art. 7
Sostegno a "Programmi integrati di sviluppo e promozione cooperativa"
1. La Regione Emilia-Romagna sostiene iniziative rivolte allo sviluppo e alla promozione cooperativa, secondo le finalità e gli obiettivi indicati all'articolo 2.
2. Ai fini di quanto stabilito al comma 1, la Regione promuove la stipula di appositi "Accordi", da sottoscrivere con le associazioni di rappresentanza regionali di cui all'articolo 2, finalizzati alla realizzazione di "Programmi integrati di sviluppo e promozione cooperativa". Tali programmi possono essere costituiti da una pluralità di iniziative, prevedere anche la partecipazione eventuale di Enti locali, Camere di commercio, Università, Fondazioni bancarie, altri enti; hanno durata di norma biennale e ricevono il cofinanziamento della Regione ai progetti presentati, sulla base dei criteri e procedure indicati ai commi 3 e 4.
3. In coerenza con quanto previsto nella programmazione regionale in materia di attività produttive, la Giunta regionale stabilisce, con proprio provvedimento, le modalità ed i criteri per l'elaborazione e presentazione delle proposte progettuali inerenti ai Programmi integrati di cui al comma 2, nonché i criteri di valutazione e selezione dei Programmi stessi. Tra i criteri sarà considerato il coinvolgimento, nell'elaborazione e definizione delle proposte progettuali, delle imprese cooperative aderenti.
4. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, stabilisce i criteri e le procedure per la stipulazione degli accordi di cui al comma 2.
Art. 8
Strumenti finanziari di sostegno e sviluppo della cooperazione
1. La Regione, al fine di promuovere il sostegno e lo sviluppo degli investimenti delle imprese cooperative, la capitalizzazione e l'accesso al credito delle stesse, nonché l'incremento della partecipazione dei soci, l'ingresso di nuovi soci nelle imprese cooperative, sostiene ed utilizza specifici strumenti finanziari.
2. In particolare, la Regione, in coerenza con quanto previsto nella legislazione regionale vigente, nel Programma regionale per le attività produttive e negli altri documenti di programmazione regionale, può attuare:
a) interventi per attivare garanzie, controgaranzie, cogaranzie, tramite la costituzione di appositi fondi, per sostenere le iniziative di accesso al credito indicate alle lettere b) e c) e per favorire iniziative di finanziamento volte all'incremento della partecipazione dei soci nelle imprese cooperative e/o all'ingresso di nuovi soci; o all'attività di cooperative nate da crisi aziendali secondo le norme specificatamente previste dalle leggi;
b) interventi di finanziamento agevolato, come previsto nel Piano triennale delle attività produttive, e attraverso un fondo di rotazione;
c) interventi a sostegno delle attività del Consorzio fidi costituito ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 23 marzo 1990, n. 22, (Disposizioni di principio e disciplina generale per la cooperazione).
3. Le modalità di costituzione e gestione dei fondi per gli interventi di cui al comma 2, nonché la loro dotazione finanziaria sono stabiliti dalla Giunta regionale.
4. La Giunta, inoltre, in relazione a quanto previsto ai commi 1., 2. e 3, con propri provvedimenti, definisce:
a) le modalità di impiego delle risorse finanziarie messe a disposizione dei fondi per gli interventi di cui al comma 2, stabilendo che una parte della dotazione finanziaria e degli interventi dei fondi stessi debba essere specificamente riservata al settore delle cooperative sociali;
b) le modalità di funzionamento dei fondi di cui al comma 2, nonché gli obiettivi, i criteri e le caratteristiche degli interventi in essi previsti;
c) i contenuti e le modalità di formulazione delle domande di accesso agli interventi dei fondi di cui al comma 2, nonché i criteri di priorità per la selezione degli interventi;
d) le procedure per lo svolgimento dell'istruttoria delle domande di accesso agli interventi dei fondi di cui al comma 2.
Art. 9
Promozione cooperativa
1. La Regione, in coerenza con quanto previsto nella programmazione regionale in materia di attività produttive e in particolare con le misure previste a sostegno delle nuove iniziative imprenditoriali, concede, sulla base di criteri definiti con propri provvedimenti dalla Giunta regionale, contributi e finanziamenti alle cooperative di nuova costituzione per le opere di sviluppo progettuale e di primo impianto, in particolare per le cooperative sociali che operano per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e per progetti e programmi di particolare valore sociale, nonché per le cooperative costituite per l'uscita da situazioni di crisi aziendale. La Regione riconosce priorità nella selezione degli interventi alle cooperative in prevalenza composte da giovani, donne, secondo quanto previsto dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44 Sito esterno, (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786 Sito esterno, concernente misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno), e dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215 Sito esterno (Azioni positive per l'imprenditoria femminile), immigrati.
2. La Regione inoltre, per le finalità di cui alla presente legge, può cofinanziare progetti di intervento nel territorio regionale predisposti dagli enti gestori dei fondi mutualistici di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59 Sito esterno, (Nuove norme in materia di società cooperative), secondo quanto disciplinato nella stessa legge e sulla base di criteri definiti dalla Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente.
3. La Regione favorisce e sostiene il finanziamento delle iniziative di cui alla legge 27 febbraio 1985, n. 49 Sito esterno, (Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione), e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 10
Rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato
1. I finanziamenti rivolti allo sviluppo della cooperazione di cui alla presente legge sono erogati nel rispetto dei limiti, dei criteri e delle procedure previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato.
Art. 11
Clausola valutativa
1. Salvo quanto previsto nell'articolo 4, l'Assemblea legislativa esercita, secondo quanto definito nell'articolo 53 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna, il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti dagli interventi effettuati in attuazione degli articoli 7, 8 e 9, con particolare riferimento al grado di attivazione, in termini di risorse impiegate e di destinatari raggiunti.

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