LEGGE REGIONALE 06 giugno 2006, n. 6
NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE MUTUALISTICA IN EMILIA-ROMAGNA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 7
(sostituito comma 2 e abrogato comma 4 da art. 45 L.R. 30 maggio 2016, n. 9)
Sostegno a "Programmi integrati di sviluppo e promozione cooperativa"
1. La Regione Emilia-Romagna sostiene iniziative rivolte allo sviluppo e alla promozione cooperativa, secondo le finalità e gli obiettivi indicati all'articolo 2.
2. Ai fini di quanto stabilito al comma 1, la Regione promuove la realizzazione di "Programmi integrati di sviluppo e promozione cooperativa". Tali programmi possono essere costituiti da una pluralità di iniziative, prevedere anche la partecipazione eventuale di Enti locali, Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, Università, Fondazioni bancarie, altri enti. Essi hanno durata di norma biennale e ricevono il cofinanziamento della Regione ai progetti presentati, sulla base dei criteri e modalità indicati al comma 3.
3. In coerenza con quanto previsto nella programmazione regionale in materia di attività produttive, la Giunta regionale stabilisce, con proprio provvedimento, le modalità ed i criteri per l'elaborazione e presentazione delle proposte progettuali inerenti ai Programmi integrati di cui al comma 2, nonché i criteri di valutazione e selezione dei Programmi stessi. Tra i criteri sarà considerato il coinvolgimento, nell'elaborazione e definizione delle proposte progettuali, delle imprese cooperative aderenti.
4. abrogato.