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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato27/12/2017
2. Testo Coordinato23/12/2016
3. Testo Originale10/07/2006

Data di pubblicazione della legge modificante : 25/07/2025

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 10 luglio 2006, n. 9

NORME PER LA CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA GEODIVERSITA' DELL'EMILIA-ROMAGNA E DELLE ATTIVITA' AD ESSA COLLEGATE

Art. 7

(sostituito da art. 13  L.R. 25 luglio 2025, n. 9)

Consulta tecnico-scientifica
1. È istituita la Consulta tecnico-scientifica per la conoscenza, la valorizzazione e la tutela del Patrimonio geologico e del Patrimonio ipogeo dell’Emilia-Romagna, come organo consultivo di studio, valutazione e verifica tecnico-scientifica delle proposte avanzate dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 4 per la valorizzazione di geositi, grotte e fenomeni carsici e per gli adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 6.
2. La Consulta è composta da:
a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di Geologia, che la presiede;
b) due esperti designati dalla Federazione Speleologica della Regione Emilia-Romagna;
c) due esperti designati dal dirigente della struttura regionale competente in materia di Geologia;
d) un esperto designato dalla struttura regionale competente in materia di Patrimonio Culturale;
e) un esperto designato dalla struttura regionale competente in materia di Aree protette.
3. Quando deve esprimere un parere relativo alla gestione di geositi, grotte e fenomeni carsici la Consulta è integrata dai rappresentanti degli enti territoriali competenti.
4. La Consulta si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti o di almeno un ente territoriale nel cui territorio si trovano i luoghi in oggetto, e comunque almeno una volta l’anno.
5. La Consulta, nominata con delibera di Giunta regionale, resta in carica cinque anni ed è rinnovabile.

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