Storia delle modifiche apportate da :
| Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
| 1. | ![]() | 27/12/2017 | |
| 2. | ![]() | 23/12/2016 | |
| 3. | ![]() | 10/07/2006 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 25/07/2025
LEGGE REGIONALE 10 luglio 2006, n. 9
NORME PER LA CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA GEODIVERSITA' DELL'EMILIA-ROMAGNA E DELLE ATTIVITA' AD ESSA COLLEGATE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 25 luglio 2025, n. 9Art. 7
(sostituito da art. 13 L.R. 25 luglio 2025, n. 9)
Consulta tecnico-scientifica
1.
È istituita la Consulta tecnico-scientifica per la conoscenza, la valorizzazione e la tutela del Patrimonio geologico e del Patrimonio ipogeo dell’Emilia-Romagna, come organo consultivo di studio, valutazione e verifica tecnico-scientifica delle proposte avanzate dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 4 per la valorizzazione di geositi, grotte e fenomeni carsici e per gli adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 6.
2.
La Consulta è composta da:
a)
il dirigente della struttura regionale competente in materia di Geologia, che la presiede;
b)
due esperti designati dalla Federazione Speleologica della Regione Emilia-Romagna;
c)
due esperti designati dal dirigente della struttura regionale competente in materia di Geologia;
d)
un esperto designato dalla struttura regionale competente in materia di Patrimonio Culturale;
e)
un esperto designato dalla struttura regionale competente in materia di Aree protette.
3.
Quando deve esprimere un parere relativo alla gestione di geositi, grotte e fenomeni carsici la Consulta è integrata dai rappresentanti degli enti territoriali competenti.
4.
La Consulta si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti o di almeno un ente territoriale nel cui territorio si trovano i luoghi in oggetto, e comunque almeno una volta l’anno.
5.
La Consulta, nominata con delibera di Giunta regionale, resta in carica cinque anni ed è rinnovabile.


