LEGGE REGIONALE 06 febbraio 2007, n. 1
MODIFICA DELL'INDENNITÀ DI CARICA DEL GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - L.R. 17 FEBBRAIO 2005, N. 9
(Legge di pura modifica all'art. 10 L.R. 17 febbraio 2005, n. 9)
INDICE
Art. 1 - Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9
1.
All'articolo 10 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 "Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza", dopo le parole
"e successive modifiche"
viene introdotta la locuzione ", ridotta della misura del 25%"