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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato10/12/2019
2. Testo Coordinato06/11/2019
3. Testo Coordinato19/12/2016
4. Testo Coordinato29/07/2016
5. Testo Coordinato15/07/2016
6. Testo Coordinato30/07/2015
7. Testo Coordinato20/12/2013
8. Testo Coordinato21/12/2012
9. Testo Coordinato22/12/2011
10. Testo Coordinato23/12/2010
11. Testo Coordinato24/12/2009
12. Testo Coordinato22/12/2005
13. Testo Coordinato25/03/2004
14. Testo Originale13/03/2003

Data di pubblicazione della legge modificante : 06/03/2007

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 marzo 2007, n. 2

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 4 MARZO 1998, N. 7 (ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA - ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 5 DICEMBRE 1996, N. 47, 20 MAGGIO 1994, N. 22, 25 OTTOBRE 1993, N. 35 E PARZIALE ABROGAZIONE DELLA L.R. 9 AGOSTO 1993, N. 28)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 29 del 6 marzo 2007

Art. 10
1.
L'articolo 11 della legge regionale n. 7 del 1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 11
L'APT Servizi
1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a promuovere e partecipare alla costituzione di una società a responsabilità limitata denominata APT Servizi, a condizione che l'atto costitutivo e lo statuto della società prevedano che:
a) l'oggetto sociale comprenda:
1) la gestione e l'attuazione dei progetti e dei piani regionali in materia di turismo sul mercato nazionale, ed in particolare la specializzazione nella realizzazione di progetti sui mercati internazionali;
2) la promozione e valorizzazione integrata delle risorse turistico-ambientali, storico-culturali, dell'artigianato locale e dei prodotti tipici dell'agricoltura;
3) l'ausilio tecnico-scientifico per le decisioni della Regione in materia di turismo;
4) l'attività di validazione di progetti turistici, da realizzarsi sui mercati internazionali;
5) la fornitura di servizi relativi alla progettazione e alle attività di realizzazione di programmi e iniziative in materia di turismo, ambiente, cultura, artigianato locale e prodotti tipici dell'agricoltura;
6) la gestione di azioni di marketing concertate tra diversi settori;
7) il coordinamento e la fornitura di servizi di supporto all'internazionalizzazione delle imprese turistiche;
b) la partecipazione della Regione non possa scendere sotto il 50,1 per cento del capitale sociale;
c) alla Regione spetti la nomina del Presidente della società e di un componente il Collegio sindacale;
d) la maggioranza degli utili di esercizio sia destinata all'incremento delle risorse per il finanziamento dei progetti di promozione e di commercializzazione turistica;
e) alla Regione sia riservato il diritto di opzione nel caso in cui i soci di minoranza intendano cedere quote di capitale sociale detenute.
2. L'esercizio dei diritti della Regione in qualità di socio è assicurato dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato.
3. Il sistema delle camere di commercio dell'Emilia-Romagna può essere socio di riferimento per la costituzione della società di servizi qualora scelga, a seguito di uno specifico accordo con la Regione, d'intervenire nel settore turistico destinando risorse alle azioni di promozione e di commercializzazione."

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