LEGGE REGIONALE 06 marzo 2007, n. 2
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 4 MARZO 1998, N. 7 (ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA - ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 5 DICEMBRE 1996, N. 47, 20 MAGGIO 1994, N. 22, 25 OTTOBRE 1993, N. 35 E PARZIALE ABROGAZIONE DELLA L.R. 9 AGOSTO 1993, N. 28)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 29 del 6 marzo 2007
Art. 13
Inserimento dell'articolo 13 bis nella legge regionale n. 7 del 1998
1.
Dopo l'articolo 13 della legge regionale n. 7 del 1998 è inserito il seguente:
"Art. 13 bis
Sistemi turistici locali
1. Le Province promuovono, anche in accordo tra loro, i STL attraverso forme di concertazione con gli enti locali, con le associazioni di categoria che concorrono alla formazione dell'offerta turistica, nonché con altri soggetti pubblici e privati interessati.
2. Per STL si intendono le aggregazioni rappresentative dei soggetti pubblici e privati che operano per lo sviluppo dell'economia turistica, attraverso la realizzazione d'iniziative di promozione e valorizzazione dei territori e delle destinazioni turistiche dei contesti di appartenenza e di qualificazione e innovazione dei prodotti e dei servizi turistici del territorio e del sistema integrato di offerta turistica. I STL operano nell'ambito di contesti turistici omogenei comprendenti territori caratterizzati dall'offerta integrata di località turistiche, beni culturali ed ambientali, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, e dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate.
3. La Regione riconosce i STL, ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della legge 29 marzo 2001, n. 135
(Riforma della legislazione nazionale del turismo), ed ai fini dell'ammissione ai cofinanziamenti regionali previsti dall'articolo 7, comma 3, lettera b).

4. I STL devono consentire di partecipare su base volontaria a tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'atto costitutivo e definiti sulla base dei criteri per l'ammissione ai cofinanziamenti regionali.
5. I criteri e le modalità per il cofinanziamento regionale delle iniziative di promozione e valorizzazione dei territori e delle destinazioni turistiche del STL di appartenenza sono stabiliti dalla Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione assembleare, nell'ambito delle disposizioni previste dall'articolo 5, comma 4, lettera d)."