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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 marzo 2007, n. 2

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 4 MARZO 1998, N. 7 (ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA - ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 5 DICEMBRE 1996, N. 47, 20 MAGGIO 1994, N. 22, 25 OTTOBRE 1993, N. 35 E PARZIALE ABROGAZIONE DELLA L.R. 9 AGOSTO 1993, N. 28)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 29 del 6 marzo 2007

Art. 14
1.
L'articolo 19 della legge regionale n. 7 del 1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 19
Disposizioni transitorie
1. Durante il periodo di gestione provvisoria di cui all'articolo 16 le attività di gestione e di finanziamento della Regione, delle Province e dei Comuni restano regolate dalla legge regionale n. 28 del 1993.
2. In attesa che vengano riconosciute le unioni di cui all'articolo 13, la Regione, per assicurare la continuità dell'intervento, finanzia i club di prodotto e le aggregazioni degli operatori per progetti di commercializzazione in base a quanto stabilito dall'articolo 5."

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