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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato03/08/2022
2. Testo Coordinato28/12/2021
3. Testo Coordinato20/05/2021
4. Testo Coordinato01/08/2019
5. Testo Coordinato22/10/2018
6. Testo Coordinato27/07/2018
7. Testo Coordinato27/12/2017
8. Testo Coordinato01/08/2017
9. Testo Coordinato23/12/2016
10. Testo Coordinato21/10/2015
11. Testo Coordinato18/07/2014
12. Testo Coordinato25/07/2013
13. Testo Coordinato13/12/2011
14. Testo Coordinato23/12/2010
15. Testo Coordinato19/12/2008
16. Testo Coordinato30/06/2008
17. Testo Coordinato21/12/2007
18. Testo Coordinato28/07/2006
19. Testo Coordinato27/07/2005
20. Testo Coordinato28/07/2004
21. Testo Coordinato01/02/2002
22. Testo Originale06/10/1998

Data di pubblicazione della legge modificante : 06/03/2007

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 marzo 2007, n. 2

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 4 MARZO 1998, N. 7 (ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA - ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 5 DICEMBRE 1996, N. 47, 20 MAGGIO 1994, N. 22, 25 OTTOBRE 1993, N. 35 E PARZIALE ABROGAZIONE DELLA L.R. 9 AGOSTO 1993, N. 28)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 29 del 6 marzo 2007

Art. 3
1.
L'articolo 3 della legge regionale n. 7 del 1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 3
Funzioni delle Province
1. Alle Province è conferito l'esercizio delle funzioni amministrative relative:
a) alla programmazione della promozione turistica locale, ai sensi dell'articolo 6, comprensiva delle eventuali iniziative di promozione e valorizzazione dei territori e delle destinazioni turistiche per i sistemi turistici locali, di seguito denominati STL, ai sensi dell'articolo 13 bis;
b) alla gestione, ai sensi della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 40 (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione delle legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 "Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984 n. 38"), degli interventi per l'incentivazione dell'offerta turistica e del relativo vincolo di destinazione;
c) alle agenzie di viaggio e turismo;
d) alle commissioni giudicatrici d'esame per l'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche ai sensi delle vigenti leggi regionali;
e) allo sviluppo, coordinamento e gestione di un servizio di statistica provinciale del turismo, con la collaborazione dei Comuni interessati, nell'ambito del sistema statistico regionale;
f) alla comunicazione dei prezzi e delle tariffe dei servizi e delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere.
2. Alle Province è, altresì, conferito l'esercizio delle funzioni amministrative relative all'istituzione e alla tenuta di elenchi provinciali concernenti gli abilitati all'esercizio delle professioni turistiche.
3. Le Province svolgono le attività amministrative connesse al programma turistico di promozione locale, ivi compresa l'erogazione dei fondi assegnati dalla Regione ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera a).
4. Nell'esercizio delle funzioni conferite le Province svolgono le attività di vigilanza e controllo ed applicano le relative sanzioni amministrative ai sensi della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale)."

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