LEGGE REGIONALE 06 marzo 2007, n. 2
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 4 MARZO 1998, N. 7 (ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA - ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 5 DICEMBRE 1996, N. 47, 20 MAGGIO 1994, N. 22, 25 OTTOBRE 1993, N. 35 E PARZIALE ABROGAZIONE DELLA L.R. 9 AGOSTO 1993, N. 28)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 29 del 6 marzo 2007
INDICE
Art. 1 - Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale n. 7 del 1998
Art. 2 - Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale n. 7 del 1998
Art. 3 - Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale n. 7 del 1998
Art. 4 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 7 del 1998
Art. 5 - Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale n. 7 del 1998
Art. 6 - Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale n. 7 del 1998
Art. 7 - Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale n. 7 del 1998
Art. 8 - Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale n. 7 del 1998
Art. 9 - Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale n. 7 del 1998
Art. 10 - Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale n. 7 del 1998
Art. 11 - Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 7 del 1998
Art. 12 - Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale n. 7 del 1998
Art. 13 - Inserimento dell'articolo 13 bis nella legge regionale n. 7 del 1998
Art. 14 - Sostituzione dell'articolo 19 della legge regionale n. 7 del 1998
Art. 15 - Aggiunta dell'articolo 19 bis nella legge regionale n. 7 del 1998
Art. 16 - Abrogazione di norme
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale n. 7 del 1998
1.
L'articolo 1 della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - interventi per la promozione e commercializzazione turistica - abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28) è sostituito dal seguente:
"Art. 1
Finalità
1. La presente legge disciplina l'organizzazione turistica della Regione Emilia-Romagna e definisce l'attività della Regione e l'esercizio delle funzioni conferite agli enti locali territoriali e agli altri organismi interessati allo sviluppo del turismo nel rispetto dei principi di:
a) sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione ;
b) integrazione tra i diversi livelli di governo garantendo necessarie forme di cooperazione e procedure di raccordo e di concertazione;
c) completezza, omogeneità delle funzioni, unicità della responsabilità amministrativa."
Art. 2
Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale n. 7 del 1998
1.
L'articolo 2 della legge regionale n. 7 del 1998 è sostituito dal seguente:
"Art 2
Competenze della Regione
1. La Regione esercita le funzioni in materia di turismo e provvede, in particolare, allo svolgimento delle seguenti attività:
a) programmazione e coordinamento delle attività ed iniziative turistiche, anche attraverso l'emanazione di atti d'indirizzo nei confronti dei soggetti dell'organizzazione turistica regionale e locale;
b) interventi per la promozione in Italia e all'estero dell'immagine dell'offerta turistica regionale, nonché per lo sviluppo qualitativo delle attività di comunicazione e di commercializzazione turistica, anche attraverso iniziative di carattere straordinario ovvero progetti speciali;
c) interventi d'incentivazione dell'offerta turistica;
d) sviluppo di un sistema informativo turistico regionale;
e) organizzazione e sviluppo dell'Osservatorio regionale sul turismo, anche in collaborazione con il sistema delle camere di commercio e di altri soggetti pubblici e privati interessati, ai fini di una puntuale conoscenza dei mercati turistici e per favorire lo sviluppo e l'innovazione dell'offerta turistica regionale;
f) promozione dei processi di aggregazione ed integrazione tra soggetti pubblici e privati;
g) gestione del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative per quanto demandato alla Regione ai sensi della legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale).
2. Le modalità per il funzionamento e per il finanziamento del sistema informativo turistico regionale sono stabilite con apposito provvedimento della Giunta regionale con l'obiettivo di disciplinare, in particolare:
a) una rete integrata per l'acquisizione e la diffusione di informazioni a servizio dei turisti e degli operatori, aperta alla collaborazione da parte dei soggetti pubblici e privati operanti nel territorio regionale;
b) l'acquisizione, elaborazione e diffusione delle statistiche del settore;
c) la partecipazione ad iniziative informative proposte da enti ed organismi nazionali.
3. La Regione esercita le funzioni di cui ai commi 1 e 2 avvalendosi, di norma, della collaborazione degli enti locali e degli altri soggetti pubblici e privati operanti nel settore del turismo, ovvero compartecipando finanziariamente alla realizzazione di progetti e programmi."
Art. 3
Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale n. 7 del 1998
1.
L'articolo 3 della legge regionale n. 7 del 1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 3
Funzioni delle Province
1. Alle Province è conferito l'esercizio delle funzioni amministrative relative:
a) alla programmazione della promozione turistica locale, ai sensi dell'articolo 6, comprensiva delle eventuali iniziative di promozione e valorizzazione dei territori e delle destinazioni turistiche per i sistemi turistici locali, di seguito denominati STL, ai sensi dell'articolo 13 bis;
b) alla gestione, ai sensi della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 40 (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione delle legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 "Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984 n. 38"), degli interventi per l'incentivazione dell'offerta turistica e del relativo vincolo di destinazione;
c) alle agenzie di viaggio e turismo;
d) alle commissioni giudicatrici d'esame per l'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche ai sensi delle vigenti leggi regionali;
e) allo sviluppo, coordinamento e gestione di un servizio di statistica provinciale del turismo, con la collaborazione dei Comuni interessati, nell'ambito del sistema statistico regionale;
f) alla comunicazione dei prezzi e delle tariffe dei servizi e delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere.
2. Alle Province è, altresì, conferito l'esercizio delle funzioni amministrative relative all'istituzione e alla tenuta di elenchi provinciali concernenti gli abilitati all'esercizio delle professioni turistiche.
3. Le Province svolgono le attività amministrative connesse al programma turistico di promozione locale, ivi compresa l'erogazione dei fondi assegnati dalla Regione ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera a).
4. Nell'esercizio delle funzioni conferite le Province svolgono le attività di vigilanza e controllo ed applicano le relative sanzioni amministrative ai sensi della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale)."
Art. 4
Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 7 del 1998
1.
Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale n. 7 del 1998 è sostituito dal seguente:
"3. Ai Comuni è conferito l'esercizio delle funzioni amministrative relative:
a) alle strutture ricettive di cui alla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità);
b) alle attività professionali di cui alla legge regionale 1 febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina delle attività turistiche di accompagnamento);
c) alle attività da svolgersi ai sensi della legge regionale n. 40 del 2002 ed ai sensi delle relative disposizioni attuative regionali per gli interventi d'incentivazione dell'offerta turistica;
d) alla comunicazione dei prezzi concernenti attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione;
e) al demanio marittimo, ai sensi della legge regionale n. 9 del 2002."
Art. 5
Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale n. 7 del 1998
1.
L'articolo 5 della legge regionale n. 7 del 1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 5
Programmazione regionale
1. La programmazione regionale per la promozione e la commercializzazione turistica è definita dal programma poliennale degli interventi regionali per la promozione e la commercializzazione turistica.
2. Il programma poliennale degli interventi regionali per la promozione e la commercializzazione turistica è approvato dall'Assemblea legislativa ed indica, in particolare, il quadro di riferimento della promozione e commercializzazione turistica in Italia e all'estero, nel quale si collocano gli obiettivi degli interventi regionali.
3. Gli obiettivi del programma poliennale degli interventi regionali per la promozione e la commercializzazione turistica si realizzano annualmente attraverso:
a) l'attuazione dei progetti di marketing e promozione turistica di prevalente interesse per i mercati internazionali di APT Servizi;
b) l'attuazione dei progetti di marketing e promozione turistica di prevalente interesse per il mercato italiano delle unioni di prodotto;
c) il sostegno alle iniziative di promocommercializzazione e commercializzazione turistica realizzate dalle aggregazioni di imprese aderenti alle unioni di prodotto;
d) l'attuazione dei programmi turistici di promozione locale delle Province.
4. La Giunta regionale approva:
a) le modalità, le procedure e i termini relativi ai progetti di cui al comma 3, lettera a);
b) le modalità, le procedure e i termini relativi ai progetti di cui al comma 3, lettera b), nonché i limiti delle quote regionali di cofinanziamento e gli eventuali incrementi di tali limiti per i progetti relativi a comparti e prodotti turistici d'interesse regionale economicamente più deboli;
c) i criteri e i limiti per il cofinanziamento, anche in forma di co-marketing, delle singole attività, le priorità e le tipologie dei soggetti beneficiari di cui al comma 3, lettera c);
d) le modalità, le procedure e i termini relativi ai programmi di cui al comma 3, lettera d)."
Art. 6
Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale n. 7 del 1998
1.
L'articolo 6 della legge regionale n. 7 del 1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 6
Programmi turistici di promozione locale
1. Ciascuna Provincia approva, sulla base delle modalità stabilite dalla Giunta regionale di cui all'articolo 5, comma 4, lettera d), e sentiti i Comuni, il programma turistico di promozione locale per l'esercizio di riferimento. Tale programma costituisce l'atto con il quale ciascuna Provincia definisce le priorità degli interventi per lo sviluppo delle attività di promozione a carattere locale e le eventuali iniziative di promozione e valorizzazione dei territori e delle destinazioni turistiche realizzate nell'ambito dei STL di cui all'articolo 13 bis.
2. Il programma indica i singoli progetti ammissibili a contributo ed in particolare quelli presentati da Comuni, loro società e organismi operativi, nonché quelli presentati da società d'area, pro loco, gruppi di azione locale (GAL), strade dei vini e dei sapori e associazioni del volontariato. Esso può includere progetti di scala sovracomunale presentati, anche congiuntamente, da Comuni e società d'area, dalle strutture provinciali dell'Unione nazionale pro loco d'Italia (UNPLI) o elaborati, su richiesta dei Comuni interessati, dalle Province.
3. Il programma è articolato in ambiti di attività sulla base delle direttive della Giunta regionale e in particolare comprende:
a) i servizi turistici di base dei Comuni relativi all'accoglienza, all'animazione e all'intrattenimento turistico;
b) le iniziative di promozione turistica d'interesse locale;
c) le iniziative di promozione e valorizzazione dei territori e delle destinazioni turistiche realizzate nell'ambito dei STL di cui all'articolo 13 bis."
Art. 7
Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale n. 7 del 1998
1.
L'articolo 7 della legge regionale n. 7 del 1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 7
Sistema dei finanziamenti
1. Al fine di promuovere lo sviluppo delle attività turistiche, la Regione destina risorse finanziarie per programmi, progetti, iniziative di promozione e commercializzazione d'interesse regionale, nonché per programmi, progetti, iniziative di promozione d'interesse locale.
2. La Regione provvede, nell'ambito dei finanziamenti a tale scopo previsti nel bilancio pluriennale, alla copertura finanziaria per:
a) l'attuazione dei progetti di marketing e promozione turistica di prevalente interesse per i mercati internazionali attraverso la APT Servizi;
b) il cofinanziamento dei progetti di marketing e promozione turistica di prevalente interesse per il mercato italiano delle unioni di prodotto;
c) il cofinanziamento, anche in forma di co-marketing, delle iniziative di commercializzazione turistica realizzata dalle aggregazioni di imprese aderenti alle unioni di prodotto.
3. La Regione, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 4:
a) finanzia annualmente le Province per l'attuazione del programma turistico di promozione locale di cui all'articolo 6;
b) cofinanzia le Province per le eventuali iniziative di promozione e valorizzazione dei territori e delle destinazioni turistiche realizzate nell'ambito dei STL di cui all'articolo 13 bis;
c) contribuisce alle spese dei Comuni inseriti nella rete integrata di servizi d'informazione turistica d'interesse regionale di cui all'articolo 14.
4. La Giunta regionale assicura la continuità gestionale dell'attuazione di quanto previsto al comma 2, lettere a) e b) assumendo gli opportuni impegni nell'ambito del bilancio pluriennale regionale nel corso dell'anno precedente all'esercizio di riferimento.
5. La Regione stabilisce annualmente la quota di risorse che si riserva di utilizzare per il finanziamento di progetti speciali, anche in accordo con gli enti locali territoriali, o d'iniziative di carattere straordinario ovvero di nuove iniziative ritenute meritevoli dell'intervento regionale."
Art. 8
Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale n. 7 del 1998
1.
L'articolo 8 della legge regionale n. 7 del 1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 8
Il Comitato di concertazione turistica
1. E' istituito il Comitato di concertazione turistica, di seguito denominato CCT, con la partecipazione dei soggetti istituzionali e rappresentativi pubblici e privati del settore turistico dell'Emilia-Romagna. Il CCT svolge funzioni di concertazione delle linee strategiche e programmatiche per lo sviluppo delle attività di promozione e commercializzazione turistica.
2. Il CCT, in particolare:
a) formula alla Giunta regionale proposte relative:
1) al programma poliennale degli interventi di promozione e commercializzazione turistica;
2) all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 4;
3) ai temi per gli studi e le ricerche dell'Osservatorio turistico regionale;
4) ai temi della qualità e della valorizzazione del lavoro del settore e alla qualità dell'offerta formativa professionale;
b) esprime alla Giunta regionale pareri in ordine:
1) ai progetti di marketing e promozione turistica di prevalente interesse per i mercati internazionali di APT Servizi;
2) ai progetti di marketing e promozione turistica di prevalente interesse per il mercato italiano delle unioni di prodotto;
3) alle modalità di sostegno alle iniziative di promocommercializzazione e commercializzazione turistica realizzata dalle aggregazioni di imprese aderenti alle unioni di prodotto;
4) all'analisi e valutazioni dei risultati raggiunti con l'attuazione dei progetti e delle iniziative di cui all'articolo 5, comma 3."
Art. 9
Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale n. 7 del 1998
1.
L'articolo 10 della legge regionale n. 7 del 1998, è sostituito dal seguente:
"Art. 10
Composizione del CCT
1. Il CCT è composto:
a) dall'Assessore regionale competente in materia di turismo, quale rappresentante della Regione, con funzioni di presidente;
b) dagli assessori provinciali competenti in materia di turismo;
c) da rappresentanti del sistema delle camere di commercio;
d) da rappresentanti del sistema dell'imprenditoria turistica.
2. La Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione assembleare, stabilisce le modalità di funzionamento del CCT e, in particolare, le procedure, i criteri, le modalità di designazione dei membri del CCT, nonché il numero dei rappresentanti previsti al comma 1, lettere c) e d).
3. Le decisioni del CCT sono valide quando ognuna delle componenti di cui al comma 1 esprime il proprio consenso. I voti delle componenti indicate al comma 1, lettere b), c) e d) si intendono validi quando almeno la metà dei membri assegnati ad ogni componente ha espresso il proprio consenso.
4. La partecipazione dei membri del CCT alle riunioni è senza oneri a carico della Regione."
Art. 10
Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale n. 7 del 1998
1.
L'articolo 11 della legge regionale n. 7 del 1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 11
L'APT Servizi
1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a promuovere e partecipare alla costituzione di una società a responsabilità limitata denominata APT Servizi, a condizione che l'atto costitutivo e lo statuto della società prevedano che:
a) l'oggetto sociale comprenda:
1) la gestione e l'attuazione dei progetti e dei piani regionali in materia di turismo sul mercato nazionale, ed in particolare la specializzazione nella realizzazione di progetti sui mercati internazionali;
2) la promozione e valorizzazione integrata delle risorse turistico-ambientali, storico-culturali, dell'artigianato locale e dei prodotti tipici dell'agricoltura;
3) l'ausilio tecnico-scientifico per le decisioni della Regione in materia di turismo;
4) l'attività di validazione di progetti turistici, da realizzarsi sui mercati internazionali;
5) la fornitura di servizi relativi alla progettazione e alle attività di realizzazione di programmi e iniziative in materia di turismo, ambiente, cultura, artigianato locale e prodotti tipici dell'agricoltura;
6) la gestione di azioni di marketing concertate tra diversi settori;
7) il coordinamento e la fornitura di servizi di supporto all'internazionalizzazione delle imprese turistiche;
b) la partecipazione della Regione non possa scendere sotto il 50,1 per cento del capitale sociale;
c) alla Regione spetti la nomina del Presidente della società e di un componente il Collegio sindacale;
d) la maggioranza degli utili di esercizio sia destinata all'incremento delle risorse per il finanziamento dei progetti di promozione e di commercializzazione turistica;
e) alla Regione sia riservato il diritto di opzione nel caso in cui i soci di minoranza intendano cedere quote di capitale sociale detenute.
2. L'esercizio dei diritti della Regione in qualità di socio è assicurato dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato.
3. Il sistema delle camere di commercio dell'Emilia-Romagna può essere socio di riferimento per la costituzione della società di servizi qualora scelga, a seguito di uno specifico accordo con la Regione, d'intervenire nel settore turistico destinando risorse alle azioni di promozione e di commercializzazione."
Art. 11
Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 7 del 1998
1.
Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale n. 7 del 1998 è sostituito dal seguente:
"1. I rapporti tra Regione ed APT Servizi sono regolati da un'apposita convenzione di durata poliennale, approvata dalla Giunta regionale, che disciplina:
a) le modalità e le procedure di trasferimento all'APT Servizi dei finanziamenti relativi alla realizzazione dei progetti di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a) e alle altre attività che la società è chiamata a svolgere per conto della Regione;
b) il sistema di monitoraggio, di rendicontazione e di analisi di risultato delle attività svolte dall'APT Servizi per conto della Regione;
c) le verifiche che la Regione può svolgere, in corso d'opera ed a consuntivo, sullo stato d'attuazione dei progetti di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a)."
Art. 12
Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale n. 7 del 1998
1.
L'articolo 13 della legge regionale n. 7 del 1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 13
Aggregazioni di prodotto d'interesse regionale
1. La Regione favorisce il processo di aggregazione dei soggetti pubblici e privati per la concertazione, l'integrazione e l'attuazione di progetti di promozione e di commercializzazione turistica, al fine di premiare le azioni congiunte per lo sviluppo dell'economia turistica regionale, di rafforzare e integrare i prodotti turistici, nonché d'incrementare ed ottimizzare le risorse disponibili.
2. La Regione individua come prioritari per il turismo dell'Emilia-Romagna i comparti "Mare e costa adriatica", "Città d'arte, cultura e affari", "Appennino", "Terme e benessere" e riconosce, con un apposito atto della Giunta, le corrispondenti aggregazioni di prodotto d'interesse regionale, su richiesta delle stesse.
3. Ai fini della presente legge per aggregazioni di prodotto d'interesse regionale, denominate unioni, si intendono le aggregazioni dei soggetti istituzionali ed economici che operano sul mercato, quali gli enti locali, le camere di commercio, le società e gli organismi operativi locali e regionali, i club di prodotto, le cooperative, le imprese turistiche, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, e le società d'area.
4. Ai fini del riconoscimento e dell'ammissione al sistema dei cofinanziamenti previsti ai sensi dell'articolo 7, comma 2, le unioni devono essere rappresentative dei soggetti pubblici e privati interessati allo sviluppo e all'offerta dei comparti turistici e devono consentire a tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'atto costitutivo di partecipare su base volontaria.
5. Ai fini del cofinanziamento di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c), per aggregazioni di imprese si intendono: i club di prodotto, i consorzi, le cooperative turistiche e gli altri raggruppamenti di imprese turistiche costituiti in forma di impresa."
Art. 13
Inserimento dell'articolo 13 bis nella legge regionale n. 7 del 1998
1.
Dopo l'articolo 13 della legge regionale n. 7 del 1998 è inserito il seguente:
"Art. 13 bis
Sistemi turistici locali
1. Le Province promuovono, anche in accordo tra loro, i STL attraverso forme di concertazione con gli enti locali, con le associazioni di categoria che concorrono alla formazione dell'offerta turistica, nonché con altri soggetti pubblici e privati interessati.
2. Per STL si intendono le aggregazioni rappresentative dei soggetti pubblici e privati che operano per lo sviluppo dell'economia turistica, attraverso la realizzazione d'iniziative di promozione e valorizzazione dei territori e delle destinazioni turistiche dei contesti di appartenenza e di qualificazione e innovazione dei prodotti e dei servizi turistici del territorio e del sistema integrato di offerta turistica. I STL operano nell'ambito di contesti turistici omogenei comprendenti territori caratterizzati dall'offerta integrata di località turistiche, beni culturali ed ambientali, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, e dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate.
3. La Regione riconosce i STL, ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo), ed ai fini dell'ammissione ai cofinanziamenti regionali previsti dall'articolo 7, comma 3, lettera b).
4. I STL devono consentire di partecipare su base volontaria a tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'atto costitutivo e definiti sulla base dei criteri per l'ammissione ai cofinanziamenti regionali.
5. I criteri e le modalità per il cofinanziamento regionale delle iniziative di promozione e valorizzazione dei territori e delle destinazioni turistiche del STL di appartenenza sono stabiliti dalla Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione assembleare, nell'ambito delle disposizioni previste dall'articolo 5, comma 4, lettera d)."
Art. 14
Sostituzione dell'articolo 19 della legge regionale n. 7 del 1998
1.
L'articolo 19 della legge regionale n. 7 del 1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 19
Disposizioni transitorie
1. Durante il periodo di gestione provvisoria di cui all'articolo 16 le attività di gestione e di finanziamento della Regione, delle Province e dei Comuni restano regolate dalla legge regionale n. 28 del 1993.
2. In attesa che vengano riconosciute le unioni di cui all'articolo 13, la Regione, per assicurare la continuità dell'intervento, finanzia i club di prodotto e le aggregazioni degli operatori per progetti di commercializzazione in base a quanto stabilito dall'articolo 5."
Art. 15
Aggiunta dell'articolo 19 bis nella legge regionale n. 7 del 1998
1.
Dopo l'articolo 19 della legge regionale n. 7 del 1998 è aggiunto il seguente:
"Art. 19 bis
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti nell'attività di promozione e commercializzazione turistica. A tal fine, ogni tre anni a partire dalla prima presentazione all'Assemblea legislativa del programma poliennale e, successivamente, prima della presentazione di ogni programma successivo, la Giunta, avvalendosi anche delle analisi svolte dall'Osservatorio regionale sul turismo, presenta alla commissione assembleare competente una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:
a) come si sia evoluto il mercato turistico in Emilia-Romagna e quali siano le tendenze in atto di cui tenere conto per incentivare e promuovere l'offerta turistica regionale;
b) come e in che misura l'attività di APT Servizi abbia favorito la promozione dell'attività turistica della Regione Emilia-Romagna, in particolare nei mercati internazionali, anche sulla base di quanto previsto dall'articolo 12;
c) come ed in che misura l'attività delle unioni di prodotto abbia contribuito a rafforzare ed integrare i prodotti turistici della regione, con particolare riguardo al mercato nazionale, unitamente ad una valutazione complessiva per tipologia di aggregazione di prodotto;
d) quali siano stati i principali risultati derivanti dall'istituzione dei STL ed in che misura abbiano contribuito alla formazione dell'offerta turistica;
e) quale sia stato l'ammontare delle risorse e la loro ripartizione per il finanziamento dei programmi, dei progetti e delle iniziative previste dal sistema dei finanziamenti delineato dall'articolo 7.
2. L'Assemblea legislativa rende pubblici i risultati dell'attività di controllo e valutazione della presente legge unitamente ai relativi documenti.
3. Per svolgere le attività di controllo e valutazione sono stanziate adeguate risorse finanziarie."
Art. 16
Abrogazione di norme
1. L'articolo 9 della legge regionale n. 7 del 1998 è abrogato.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.