LEGGE REGIONALE 06 marzo 2007, n. 2
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 4 MARZO 1998, N. 7 (ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA - ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 5 DICEMBRE 1996, N. 47, 20 MAGGIO 1994, N. 22, 25 OTTOBRE 1993, N. 35 E PARZIALE ABROGAZIONE DELLA L.R. 9 AGOSTO 1993, N. 28)
Legge di pura modifica della L.R. 9 agosto 1993, n. 28)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 10
Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale n. 7 del 1998
1.
L'articolo 11 della legge regionale n. 7 del 1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 11
L'APT Servizi
1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a promuovere e partecipare alla costituzione di una società a responsabilità limitata denominata APT Servizi, a condizione che l'atto costitutivo e lo statuto della società prevedano che:
a) l'oggetto sociale comprenda:
1) la gestione e l'attuazione dei progetti e dei piani regionali in materia di turismo sul mercato nazionale, ed in particolare la specializzazione nella realizzazione di progetti sui mercati internazionali;
2) la promozione e valorizzazione integrata delle risorse turistico-ambientali, storico-culturali, dell'artigianato locale e dei prodotti tipici dell'agricoltura;
3) l'ausilio tecnico-scientifico per le decisioni della Regione in materia di turismo;
4) l'attività di validazione di progetti turistici, da realizzarsi sui mercati internazionali;
5) la fornitura di servizi relativi alla progettazione e alle attività di realizzazione di programmi e iniziative in materia di turismo, ambiente, cultura, artigianato locale e prodotti tipici dell'agricoltura;
6) la gestione di azioni di marketing concertate tra diversi settori;
7) il coordinamento e la fornitura di servizi di supporto all'internazionalizzazione delle imprese turistiche;
b) la partecipazione della Regione non possa scendere sotto il 50,1 per cento del capitale sociale;
c) alla Regione spetti la nomina del Presidente della società e di un componente il Collegio sindacale;
d) la maggioranza degli utili di esercizio sia destinata all'incremento delle risorse per il finanziamento dei progetti di promozione e di commercializzazione turistica;
e) alla Regione sia riservato il diritto di opzione nel caso in cui i soci di minoranza intendano cedere quote di capitale sociale detenute.
2. L'esercizio dei diritti della Regione in qualità di socio è assicurato dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato.
3. Il sistema delle camere di commercio dell'Emilia-Romagna può essere socio di riferimento per la costituzione della società di servizi qualora scelga, a seguito di uno specifico accordo con la Regione, d'intervenire nel settore turistico destinando risorse alle azioni di promozione e di commercializzazione."
Note del Redattore:
(Ai sensi del comma 1 dell' art. 15 bis L.R. 26 luglio 2007 n. 13 la Giunta regionale può attuare disposizioni di cui al presente articolo anche nelle more dell'approvazione del programma poliennale.)