LEGGE REGIONALE 06 marzo 2007, n. 2
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 4 MARZO 1998, N. 7 (ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA - ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 5 DICEMBRE 1996, N. 47, 20 MAGGIO 1994, N. 22, 25 OTTOBRE 1993, N. 35 E PARZIALE ABROGAZIONE DELLA L.R. 9 AGOSTO 1993, N. 28)
Legge di pura modifica della L.R. 9 agosto 1993, n. 28)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 11
Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 7 del 1998
1.
Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale n. 7 del 1998 è sostituito dal seguente:
"1. I rapporti tra Regione ed APT Servizi sono regolati da un'apposita convenzione di durata poliennale, approvata dalla Giunta regionale, che disciplina:
a) le modalità e le procedure di trasferimento all'APT Servizi dei finanziamenti relativi alla realizzazione dei progetti di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a) e alle altre attività che la società è chiamata a svolgere per conto della Regione;
b) il sistema di monitoraggio, di rendicontazione e di analisi di risultato delle attività svolte dall'APT Servizi per conto della Regione;
c) le verifiche che la Regione può svolgere, in corso d'opera ed a consuntivo, sullo stato d'attuazione dei progetti di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a)."
Note del Redattore:
(Ai sensi del comma 1 dell' art. 15 bis L.R. 26 luglio 2007 n. 13 la Giunta regionale può attuare disposizioni di cui al presente articolo anche nelle more dell'approvazione del programma poliennale.)