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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 06 marzo 2007, n. 2

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 4 MARZO 1998, N. 7 (ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA - ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 5 DICEMBRE 1996, N. 47, 20 MAGGIO 1994, N. 22, 25 OTTOBRE 1993, N. 35 E PARZIALE ABROGAZIONE DELLA L.R. 9 AGOSTO 1993, N. 28)

Legge di pura modifica della L.R. 9 agosto 1993, n. 28)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 26 luglio 2007 n. 13

Art. 15 bis
Norme transitorie
1. La Giunta regionale può attuare disposizioni di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 7 del 1998 anche nelle more dell'approvazione del programma poliennale.
2. La Giunta regionale è autorizzata a procedere alla gestione dei procedimenti amministrativi relativi alla legge regionale n. 7 del 1998 già avviati precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, sino al compimento di tutti gli atti necessari alla conclusione dei medesimi procedimenti, anche qualora tale compimento abbia luogo negli esercizi successivi a quello in corso.

Note del Redattore:

(Ai sensi del comma 1 dell' art. 15 bis L.R. 26 luglio 2007 n. 13 la Giunta regionale può attuare disposizioni di cui al presente articolo anche nelle more dell'approvazione del programma poliennale.)

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