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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 06 marzo 2007, n. 2

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 4 MARZO 1998, N. 7 (ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA - ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 5 DICEMBRE 1996, N. 47, 20 MAGGIO 1994, N. 22, 25 OTTOBRE 1993, N. 35 E PARZIALE ABROGAZIONE DELLA L.R. 9 AGOSTO 1993, N. 28)

Legge di pura modifica della L.R. 9 agosto 1993, n. 28)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 26 luglio 2007 n. 13

Art. 4
1.
Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale n. 7 del 1998 è sostituito dal seguente:
"3. Ai Comuni è conferito l'esercizio delle funzioni amministrative relative:
a) alle strutture ricettive di cui alla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità);
b) alle attività professionali di cui alla legge regionale 1 febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina delle attività turistiche di accompagnamento);
c) alle attività da svolgersi ai sensi della legge regionale n. 40 del 2002 ed ai sensi delle relative disposizioni attuative regionali per gli interventi d'incentivazione dell'offerta turistica;
d) alla comunicazione dei prezzi concernenti attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione;
e) al demanio marittimo, ai sensi della legge regionale n. 9 del 2002."

Note del Redattore:

(Ai sensi del comma 1 dell' art. 15 bis L.R. 26 luglio 2007 n. 13 la Giunta regionale può attuare disposizioni di cui al presente articolo anche nelle more dell'approvazione del programma poliennale.)

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