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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 06 marzo 2007, n. 2

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 4 MARZO 1998, N. 7 (ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA - ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 5 DICEMBRE 1996, N. 47, 20 MAGGIO 1994, N. 22, 25 OTTOBRE 1993, N. 35 E PARZIALE ABROGAZIONE DELLA L.R. 9 AGOSTO 1993, N. 28)

Legge di pura modifica della L.R. 9 agosto 1993, n. 28)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 26 luglio 2007 n. 13

Art. 9
1.
L'articolo 10 della legge regionale n. 7 del 1998, è sostituito dal seguente:
"Art. 10
Composizione del CCT
1. Il CCT è composto:
a) dall'Assessore regionale competente in materia di turismo, quale rappresentante della Regione, con funzioni di presidente;
b) dagli assessori provinciali competenti in materia di turismo;
c) da rappresentanti del sistema delle camere di commercio;
d) da rappresentanti del sistema dell'imprenditoria turistica.
2. La Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione assembleare, stabilisce le modalità di funzionamento del CCT e, in particolare, le procedure, i criteri, le modalità di designazione dei membri del CCT, nonché il numero dei rappresentanti previsti al comma 1, lettere c) e d).
3. Le decisioni del CCT sono valide quando ognuna delle componenti di cui al comma 1 esprime il proprio consenso. I voti delle componenti indicate al comma 1, lettere b), c) e d) si intendono validi quando almeno la metà dei membri assegnati ad ogni componente ha espresso il proprio consenso.
4. La partecipazione dei membri del CCT alle riunioni è senza oneri a carico della Regione."

Note del Redattore:

(Ai sensi del comma 1 dell' art. 15 bis L.R. 26 luglio 2007 n. 13 la Giunta regionale può attuare disposizioni di cui al presente articolo anche nelle more dell'approvazione del programma poliennale.)

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