LEGGE REGIONALE 06 marzo 2007, n. 3
DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE DEROGHE PREVISTE DALLA DIRETTIVA 79/409/CEE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 30 del 6 marzo 2007
Art. 1
Finalità
1. Nella Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 19 bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157
(Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), così come modificata dalla legge 3 ottobre 2002, n. 221
(Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157
, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE), è consentito svolgere attività venatoria, in deroga al divieto di prelievo previsto dalla direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, secondo le modalità individuate con la presente legge ed in applicazione dell'articolo 9, comma 1, lettera a), della direttiva medesima.
(Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), così come modificata dalla legge 3 ottobre 2002, n. 221
(Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157
, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE), è consentito svolgere attività venatoria, in deroga al divieto di prelievo previsto dalla direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, secondo le modalità individuate con la presente legge ed in applicazione dell'articolo 9, comma 1, lettera a), della direttiva medesima.