Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 marzo 2007, n. 3

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE DEROGHE PREVISTE DALLA DIRETTIVA 79/409/CEE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 30 del 6 marzo 2007

Art. 4
Controlli e sanzioni
1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è esercitata ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 157 del 1992 Sito esterno e degli articoli 58 e 59 della legge regionale n. 8 del 1994 e successive modifiche.
2. I quantitativi di capi prelevati devono essere indicati, a cura dei cacciatori interessati, nell'apposito riepilogo previsto nel tesserino venatorio regionale, che dovrà essere inviato alla Provincia di residenza entro il 28 febbraio di ogni anno. Le Province elaborano i dati pervenuti ed entro il 30 aprile li trasmettono alla Regione che provvede a predisporre e ad inviare la relazione finale di applicazione delle presenti disposizioni ai competenti organi statali ed all'INFS.

Espandi Indice