LEGGE REGIONALE 06 marzo 2007, n. 3
DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE DEROGHE PREVISTE DALLA DIRETTIVA 79/409/CEE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 30 del 6 marzo 2007
Art. 5
Limitazioni al prelievo in deroga
1. Non possono essere oggetto di prelievo in deroga le specie per le quali sia stata accertata una grave diminuzione della consistenza numerica.
2. La Giunta regionale, su richiesta dell'INFS, può altresì sospendere il prelievo qualora abbiano a verificarsi, durante il periodo di applicazione, le condizioni di cui al comma 1.