LEGGE REGIONALE 06 marzo 2007, n. 3
DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE DEROGHE PREVISTE DALLA DIRETTIVA 79/409/CEE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 30 del 6 marzo 2007
Art. 6
Norma finale ed abrogazioni
1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore a partire dalla stagione venatoria 2007/2008.
2. Gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 12 luglio 2002, n. 15 (Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 79/409/CEE. Modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria") sono abrogati.