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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 06 marzo 2007, n. 3

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE DEROGHE PREVISTE DALLA DIRETTIVA 2009/147/CE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 28 luglio 2011, n. 12

Art. 2

(modificati commi 1, 2, aggiunte lett. e bis), e ter) comma 2 da art. 3 L.R. 28 luglio 2011, n. 12)

Attuazione delle deroghe
1. Le deroghe di cui alla presente legge sono provvedimenti di carattere eccezionale, di durata non superiore ad un anno, adottati caso per caso ed in base all'accertata sussistenza dei presupposti e delle condizioni di fatto stabiliti dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE.
2. I provvedimenti amministrativi che disciplinano la cattura e il prelievo venatorio in regime di deroga devono indicare:
a) le specie che formano oggetto di cattura e di prelievo venatorio in deroga;
b) i mezzi di prelievo, gli impianti o i metodi di cattura autorizzati;
c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui le catture e il prelievo possono essere effettuati;
d) il numero degli impianti e dei capi di ciascuna specie catturabili complessivamente e dei capi di ciascuna specie giornalmente e complessivamente prelevabili;
e) i soggetti abilitati alla cattura e al prelievo.
e bis) l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte, e a decidere quali mezzi, impianti o metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone;
e ter) i controlli che saranno effettuati.

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