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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 06 marzo 2007, n. 3

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE DEROGHE PREVISTE DALLA DIRETTIVA 2009/147/CE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 28 luglio 2011, n. 12

Art. 3

(modificati commi 1, 2, 3, aggiunto comma 1 bis da art. 4 L.R. 28 luglio 2011, n. 12)

Procedure
1. La Giunta regionale, su richiesta delle Province interessate, in coerenza con i criteri della direttiva 2009/147/CE e previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), definisce annualmente il numero degli impianti di cattura di uccelli ad uso di richiamo attivabili e autorizza i prelievi secondo i contenuti di cui all'articolo 2, comma 2.
1 bis. La richiesta per l'attivazione degli impianti deve contenere:
a) l'indicazione delle specie da catturare in regime di deroga;
b) la motivazione documentata per la quale si ritiene necessaria la cattura in deroga, specificando:
1) i cacciatori che utilizzano richiami vivi e il loro fabbisogno;
2) i richiami vivi acquisiti dai cacciatori a cui si è dato formale riscontro;
3) i richiami provenienti da allevamento e da cattura;
4) gli allevamenti autorizzati per tali specie ed i relativi quantitativi.
2. La richiesta per l'autorizzazione al prelievo deve contenere:
a) l'indicazione delle specie da prelevare in regime di deroga;
b) la motivazione documentata per la quale si ritiene necessaria l'applicazione del prelievo in deroga per gravi e ricorrenti danni alle colture agricole, specificando:
1) le colture danneggiate da ogni singola specie e l'importo dei danni accertati nell'anno precedente;
2) la localizzazione dei danni;
3) il periodo di concentrazione dei medesimi;
4) l'esito della messa in opera di sistemi preventivi di dissuasione o di controllo.
3. Le Province, entro il 31 maggio di ogni anno, inviano le proprie richieste alla Regione che entro il 31 luglio, previo espletamento delle consultazioni ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria) e successive modifiche, emana i provvedimenti amministrativi di cui all'articolo 2 della presente legge.

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