LEGGE REGIONALE 06 marzo 2007, n. 3
DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE DEROGHE PREVISTE DALLA DIRETTIVA 2009/147/CE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
(modificato titolo da art. 1 L.R. 28 luglio 2011, n. 12)
Art. 4
(sostituito comma 2, aggiunto comma 2 bis da art. 5 L.R. 28 luglio 2011, n. 12)
Controlli e sanzioni
1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è esercitata ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 157 del 1992 e degli articoli 58 e 59 della legge regionale n. 8 del 1994 e successive modifiche.
2. I capi catturati o prelevati devono essere riportati, a cura dei soggetti abilitati, nelle apposite schede di registrazione predisposte dalla Provincia e dalla Regione. Le province elaborano i dati acquisiti ed entro il 30 aprile li trasmettono alla Regione, che provvede a predisporre e ad inviare la relazione finale di applicazione delle presenti disposizioni ai competenti organi statali ed all'ISPRA.
2 bis. In caso di mancata consegna o anche di incompleta trascrizione dei dati in tali schede, sarà applicata la sanzione di cui all'articolo 61 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria).