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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 06 marzo 2007, n. 3

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE DEROGHE PREVISTE DALLA DIRETTIVA 2009/147/CE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 28 luglio 2011, n. 12

Art. 4

(sostituito comma 2, aggiunto comma 2 bis da art. 5 L.R. 28 luglio 2011, n. 12)

Controlli e sanzioni
1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è esercitata ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 157 del 1992 Sito esterno e degli articoli 58 e 59 della legge regionale n. 8 del 1994 e successive modifiche.
2. I capi catturati o prelevati devono essere riportati, a cura dei soggetti abilitati, nelle apposite schede di registrazione predisposte dalla Provincia e dalla Regione. Le province elaborano i dati acquisiti ed entro il 30 aprile li trasmettono alla Regione, che provvede a predisporre e ad inviare la relazione finale di applicazione delle presenti disposizioni ai competenti organi statali ed all'ISPRA.
2 bis. In caso di mancata consegna o anche di incompleta trascrizione dei dati in tali schede, sarà applicata la sanzione di cui all'articolo 61 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria).

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