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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 06 marzo 2007, n. 3

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE DEROGHE PREVISTE DALLA DIRETTIVA 2009/147/CE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 28 luglio 2011, n. 12

Art. 5

(modificati commi 1 e 2 da art. 6 L.R. 28 luglio 2011, n. 12)

Limitazioni al prelievo in deroga
1. Non possono essere oggetto di cattura o di prelievo in deroga le specie per le quali sia stata accertata una grave diminuzione della consistenza numerica.
2. La Giunta regionale, su richiesta dell'ISPRA, può altresì sospendere la cattura e il prelievo qualora abbiano a verificarsi, durante il periodo di applicazione, le condizioni di cui al comma 1.

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