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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 marzo 2007, n. 4

ADEGUAMENTI NORMATIVI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE A LEGGI REGIONALI.

BOLLETTINO UFFICIALE n. 30 del 6 marzo 2007

Art. 11
Sospensione dell'attività di utilizzazione agronomica
1. In caso di inosservanza degli obblighi, delle norme tecniche e delle prescrizioni sull'utilizzazione agronomica previsti dalle disposizioni attuative della presente legge, la Provincia sospende l'attività di utilizzazione, diffidando l'interessato ad adeguarsi entro un termine non superiore a centottanta giorni; decorso inutilmente il termine assegnato, la stessa Provincia provvede a dichiarare il divieto di esercizio dell'attività.
2. Qualora non sussistano le condizioni per l'adeguamento agli obblighi ed alle prescrizioni di cui al comma 1, la Provincia provvede a dichiarare il divieto di esercizio dell'attività.
3. In caso di divieto di esercizio dell'attività di utilizzazione agronomica, la ripresa dell'attività è subordinata a nuova comunicazione secondo quanto previsto dall'articolo 8.

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