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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 marzo 2007, n. 4

ADEGUAMENTI NORMATIVI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE A LEGGI REGIONALI.

BOLLETTINO UFFICIALE n. 30 del 6 marzo 2007

Art. 13
Norme transitorie e finali
1. E' consentito il proseguimento delle attività di utilizzazione esistenti abilitate sulla base di atti emanati o prodotti in forza delle previgenti disposizioni in materia sino al termine indicato negli atti attuativi di cui all'articolo 8.

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