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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 marzo 2007, n. 4

ADEGUAMENTI NORMATIVI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE A LEGGI REGIONALI.

BOLLETTINO UFFICIALE n. 30 del 6 marzo 2007

Art. 15
1.
Dopo l'articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30 (Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico) è inserito il seguente:
"Art. 2 bis
Nuove tecnologie
1. Con direttiva della Giunta regionale, rivolta agli Enti locali previo parere della competente commissione assembleare, sono individuate le procedure amministrative di rilascio di autorizzazioni di impianti a servizio di nuove tecnologie di trasmissione strumentali a quelle previste al comma 2 dell'articolo 1.".

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