LEGGE REGIONALE 06 marzo 2007, n. 4
ADEGUAMENTI NORMATIVI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE A LEGGI REGIONALI.
BOLLETTINO UFFICIALE n. 30 del 6 marzo 2007
Art. 16
Integrazione alla legge regionale n. 30 del 2000
1.
Dopo l'articolo 2 bis della legge n. 30 del 2000 è aggiunto il seguente:
"Art. 2 ter
Impianti a bassa potenza
1. Gli apparati radioelettrici di reti di comunicazione elettronica con potenza complessiva al connettore d'antenna non superiore a 2 watt sono soggetti alla sola comunicazione al Comune ed all'ARPA quarantacinque giorni prima della loro installazione nonché alle disposizioni degli articoli 6 bis e 11 della presente legge.".