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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 marzo 2007, n. 4

ADEGUAMENTI NORMATIVI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE A LEGGI REGIONALI.

BOLLETTINO UFFICIALE n. 30 del 6 marzo 2007

Art. 17
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 30 del 2000 è inserito il seguente:
"2 bis I divieti di cui ai commi 1 e 2 non trovano applicazione per gli impianti di collegamento punto - punto (ponti radio) e per gli apparati di ripetizione del segnale previsti all'articolo 27 della legge 3 maggio 2004, n. 112 Sito esterno (Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione).".

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