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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 marzo 2007, n. 4

ADEGUAMENTI NORMATIVI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE A LEGGI REGIONALI.

BOLLETTINO UFFICIALE n. 30 del 6 marzo 2007

Art. 22
1.
All'articolo 12 della legge regionale n. 30 del 2000 prima del comma 1 è aggiunto il seguente:
"01 Per impianto mobile si intende un impianto la cui permanenza nel sito sia limitata nel tempo e che sia amovibile, cioè non dotato di opere che ne pregiudichino un'agevole rimozione, ad eccezione di quelle connesse alla sicurezza.".

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