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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 marzo 2007, n. 4

ADEGUAMENTI NORMATIVI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE A LEGGI REGIONALI.

BOLLETTINO UFFICIALE n. 30 del 6 marzo 2007

Art. 24
1.
Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 26 del 2003, dopo le parole
"sostanze pericolose"
sono aggiunte le seguenti:
"relative agli stabilimenti soggetti agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 334 del 1999 Sito esterno, già di competenza della Regione, ivi comprese quelle relative alla predisposizione del Piano di emergenza esterno di cui all'articolo 10 e quelle".
2.
Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 26 del 2003 dopo le parole
"del rapporto di sicurezza"
è inserito il seguente periodo:
"e quelle relative alla predisposizione dei Piani di emergenza esterni per gli stabilimenti di cui all'articolo 10, comma 2, lett. b)".
3.
Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 26 del 2003, è aggiunto il seguente:
"3 bis. Per lo svolgimento delle funzioni relative agli stabilimenti soggetti agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 334 del 1999 Sito esterno, ivi compresa la valutazione della scheda tecnica di cui all'articolo 6, la Provincia si avvale del Comitato di cui all'articolo 4. Per lo svolgimento delle funzioni relative agli stabilimenti soggetti all'articolo 8 del decreto legislativo n. 334 del 1999 Sito esterno, ivi compresa la procedura di valutazione del rapporto di sicurezza, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 334 del 1999 Sito esterno, la Provincia si avvale del Comitato di cui all'articolo 19 del decreto medesimo.".

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