LEGGE REGIONALE 06 marzo 2007, n. 4
ADEGUAMENTI NORMATIVI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE A LEGGI REGIONALI.
BOLLETTINO UFFICIALE n. 30 del 6 marzo 2007
Art. 25
Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 26 del 2003
1.
Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 26 del 2003 il periodo
"La Provincia per la procedura di valutazione del rapporto di sicurezza, di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 334 del 1999
, si avvale di un Comitato tecnico di valutazione dei rischi costituito da:"
è sostituito da: 
"Il Comitato tecnico di valutazione dei rischi è costituito da:".
2.
Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 26 del 2003 la parola
"Ispettore"
è sostituita con la parola "Direttore".
3.
Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 26 del 2003, le parole
"mediante convenzione"
sono soppresse.