LEGGE REGIONALE 06 marzo 2007, n. 4
ADEGUAMENTI NORMATIVI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE A LEGGI REGIONALI.
BOLLETTINO UFFICIALE n. 30 del 6 marzo 2007
Art. 28
Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale n. 26 del 2003
1.
L'articolo 10 della legge regionale n. 26 del 2003 è sostituito dal seguente:
"Art. 10
Piani di emergenza
1. Per gli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 1999 , il gestore predispone un piano di emergenza interno (PEI) con le finalità, i contenuti e le modalità di cui all'articolo 11 del medesimo decreto.
2. La Provincia, sentita l'ARPA, l'Azienda Unità sanitaria locale ed il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competenti, per territorio, d'intesa con il Prefetto e i Comuni interessati, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, predispone appositi piani d'emergenza esterni:
a) per gli stabilimenti soggetti agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 334 del 1999 sulla base delle informazioni fornite dal gestore ai sensi degli articoli 6 e 12, comma 2, del medesimo decreto, nonché delle conclusioni della valutazione della scheda tecnica entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per gli stabilimenti già esistenti ovvero entro ventiquattro mesi dalla data di notifica dello stabilimento per quelli nuovi;
b) per gli stabilimenti soggetti all'articolo 8 del decreto legislativo n. 334 del 1999 sulla base delle informazioni fornite dal gestore ai sensi dell'articolo 11, comma 4 e dell'articolo 12, comma 2, del medesimo decreto, nonché delle conclusioni dell'istruttoria tecnica, ove disponibili. Tale adempimento deve essere effettuato entro ventiquattro mesi dalla data di notifica dello stabilimento a decorrere dal perfezionamento della procedura di cui all'articolo 72, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998 .
3. I piani di cui al comma 2 devono essere redatti sulla base delle indicazioni di cui all'articolo 20 comma 4 del decreto legislativo n. 334 del 1999 . Detti piani sono parte integrante dei Piani di Protezione civile Provinciali.".