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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 marzo 2007, n. 4

ADEGUAMENTI NORMATIVI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE A LEGGI REGIONALI.

BOLLETTINO UFFICIALE n. 30 del 6 marzo 2007

Art. 3
Disposizioni in materia di concessioni di demanio idrico
1. La concessione di acqua può essere rivista con prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. La concessione può essere altresì rivista in caso di realizzazione di reti di adduzione e distribuzione e di sistemi di ricarica artificiale della falda acquifera finalizzate all'impiego della risorsa idrica in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale qualora la risorsa veicolata dalle suddette reti e sistemi di ricarica garantisca, quantitativamente e qualitativamente, l'uso specifico e comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. In tali casi la revisione non dà luogo ad indennizzo. La Regione, nell'ambito dei propri strumenti regolamentari, sentita l'Autorità di bacino territorialmente competente e le Province, individua le aree soggette alle prescrizioni o alle limitazioni temporali o quantitative di cui al presente comma, nonché i criteri per la loro applicazione. Tali criteri tengono conto degli eventuali disagi arrecati in capo ai concessionari a seguito della rivisitazione della concessione in essere.
2. Fatta eccezione per l'uso industriale e per l'uso idroelettrico/forza motrice, il canone è determinato sulla base della portata massima assentita nell'unità di tempo, espressa in litri al secondo o moduli (100 l/s). Qualora la concessione preveda volumi variabili di prelievo il canone è calcolato sulla portata massima assentita, a meno che il prelievo effettivamente effettuato risulti da apposito misuratore. E' ammissibile l'assoggettamento alla procedura di cui all'articolo 36 del regolamento regionale 20 dicembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica) anche dei prelievi da acque superficiali destinati ad uso domestico ed irriguo che non superano il volume complessivo di 3000 metri cubi all'anno, qualora non sia possibile determinare con certezza la portata massima derivata per le particolari caratteristiche delle opere di prelievo.
3. Al fine di garantire l'equilibrio del bilancio idrico, la Regione adotta un regolamento per la disciplina dei prelievi di acqua pubblica ad uso domestico.
4. Fermo restando quanto riportato all'articolo 42, comma 1, del regolamento regionale n. 41 del 2001, l'acqua pubblica destinata ad uso consumo umano, erogata a terzi mediante il servizio idrico integrato di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno e alla legge regionale n. 25 del 1999, e utilizzata in territori diversi da quelli in cui l'opera di presa è collocata, è concessa all'Agenzia d'Ambito in cui avviene l'uso prevalente.
5. Ai prelievi e alle perforazioni da effettuarsi nell'ambito delle procedure di bonifica dei siti inquinati non si applica la disciplina di cui al regolamento regionale n. 41 del 2001. Il progetto di bonifica che prevede un prelievo di risorsa idrica deve contenere le valutazioni in ordine al rischio indotto dal prelievo, all'impatto sull'acquifero, e motivare le scelte relative. Dell'approvazione di tale progetto è data notizia alla struttura regionale territorialmente competente per materia.
6. Il termine di cui all'articolo 3, comma 1 del regolamento regionale 29 dicembre 2005, n. 4 (Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque) è prorogato al 31 dicembre 2007 ultimo termine utile ai fini del rispetto dell'obiettivo di cui all'articolo 77, comma 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno.
7. Le concessioni di acqua pubblica sono disciplinate, oltre che nella presente legge, nel regolamento regionale n. 41 del 2001. Eventuali modificazioni alla disciplina dei commi 2 e 4 sono disposte con regolamento.
8. I soggetti titolari di più di rapporti concessori relativi al demanio idrico, previo accordo con la Regione in merito alle modalità procedurali, possono versare tutti i canoni concessori relativi ad ogni annualità successiva alla prima in un'unica soluzione entro la scadenza fissata per ciascun anno.
9. I soggetti esercenti pubblici servizi devono comunicare alla Regione dati georeferiti in formato vettoriale relativi alle reti e alle linee che interessano il demanio idrico. In caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio alle richieste di dati ovvero nel caso in cui i dati siano parziali o non veritieri sono applicate sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 20.000,00 e non superiori nel massimo a euro 200.000,00; in caso di reiterazione delle violazioni la Regione ha facoltà, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, di dichiarare la sospensione o la decadenza delle concessioni in essere.
10. In via transitoria in attesa del completamento del processo di ricognizione delle interferenze tra le reti e gli impianti ed i corpi idrici, previo accordo con la Regione, si può procedere alla determinazione del numero e della tipologia delle interferenze applicando un criterio statistico, elaborato su un campione significativo di territorio, cui commisurare il canone complessivo annuo da corrispondere da parte dei soggetti esercenti pubblici servizi. L'aggiornamento del canone è effettuato sulla base delle variazioni delle reti e degli impianti presenti sui territori campione. Sino alla determinazione del canone con le regole di cui al presente comma il medesimo è versato sulla base di quelle fissate in via ordinaria.

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