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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 marzo 2007, n. 4

ADEGUAMENTI NORMATIVI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE A LEGGI REGIONALI.

BOLLETTINO UFFICIALE n. 30 del 6 marzo 2007

Art. 33
1.
Il comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali) è sostituito dal seguente:
"2. Chi alla data del 21 febbraio 2001 aveva occupato senza regolare titolo anche con strutture a carattere precario aree del demanio idrico, può richiedere all'amministrazione regionale il rilascio della concessione presentando apposita istanza, ove non già giacente, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La concessione può essere rilasciata, a condizione che non si crei pregiudizio a regime idraulico e sia acquisito il parere favorevole dell'autorità preposta per le aree soggette a vincolo, solo previa regolarizzazione dei pagamenti per l'occupazione pregressa ed il pagamento della sanzione amministrativa qualora non fosse stata presentata domanda o comunque non fosse stato versato un corrispettivo equiparabile ad un canone. In caso di mancata richiesta o di diniego del titolo concessorio le eventuali strutture sono demolite a cura e spese di colui che ha abusivamente occupato l'area ovvero, una volta acquisite al demanio, date in concessione a seguito di procedura concorsuale. I Comuni e le Province entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge definiscono attraverso gli strumenti di pianificazione le condizioni per il mantenimento, la ristrutturazione o la rilocalizzazione di tali strutture.".

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