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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 marzo 2007, n. 4

ADEGUAMENTI NORMATIVI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE A LEGGI REGIONALI.

BOLLETTINO UFFICIALE n. 30 del 6 marzo 2007

Art. 36
1.
ll comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 1 agosto 2002, n. 17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna), è sostituito dal seguente:
"4. La Giunta regionale, ravvisata l'esigenza di investimenti urgenti e necessari al fine di garantire il corretto funzionamento delle stazioni sciistiche, può realizzare, d'intesa con le Province interessate, piani stralcio rivolti a specifiche categorie di interventi, in particolare per migliorare la sicurezza.".

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