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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 marzo 2007, n. 4

ADEGUAMENTI NORMATIVI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE A LEGGI REGIONALI.

BOLLETTINO UFFICIALE n. 30 del 6 marzo 2007

Art. 4
Parere per gli scarichi nei canali di bonifica
1. Gli Enti locali, competenti in materia di autorizzazione, acquisiscono il parere del Consorzio di bonifica ai fini della compatibilità idraulica ed irrigua qualora lo scarico avvenga in canali di bonifica. Il Consorzio di bonifica esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta dell'Ente locale durante i quali il termine del procedimento resta sospeso.
2. Il parere sulla compatibilità irrigua viene rilasciato sui nuovi scarichi sulla base delle linee guida di cui al comma 6.
3. L'autorizzazione allo scarico in canali ad esclusivo uso irriguo è rilasciata ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale 12 giugno 2003, n. 185 (Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 Sito esterno).
4. L'autorizzazione allo scarico in canali promiscui è altresì rilasciata ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale n. 185 del 2003 per gli scarichi degli impianti di depurazione di acque reflue urbane inclusi dalla Regione nell'elenco previsto dall'articolo 5 del medesimo decreto e dalle Agenzie d'ambito territoriali ottimali, di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 25 del 1999, nell'ambito dei loro piani di riutilizzo delle acque reflue trattate previsti dal Piano di Tutela delle Acque di cui alla deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 del 21 dicembre 2005.
5. In tutti gli altri casi di scarico in canali di bonifica promiscui l'autorizzazione allo scarico è rilasciata ai sensi dell'articolo 105 del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno a condizione che sia assicurata la compatibilità con la successiva utilizzazione irrigua delle acque fluenti nei canali di bonifica, in conformità a quanto stabilito dalle linee guida di cui al comma 6.
6. La Regione, sentiti i Consorzi di bonifica, definisce le linee guida per il monitoraggio e per il mantenimento degli standard di qualità dell'acqua ad uso irriguo necessari a garantire la salubrità e la sicurezza delle colture e degli alimenti.

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