Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 marzo 2007, n. 4

ADEGUAMENTI NORMATIVI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE A LEGGI REGIONALI.

BOLLETTINO UFFICIALE n. 30 del 6 marzo 2007

Art. 5
Disposizioni in materia di reti fognarie separate e acque di prima pioggia
1. Al fine di conseguire maggiori convenienze economiche e gestionali, la gestione dei sistemi di fognature separate, delle canalizzazioni e degli impianti per la raccolta e il convogliamento delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici impermeabili non avviate a depurazione, qualora effettuata dal soggetto gestore del servizio idrico integrato ovvero direttamente dall'Ente locale, nonché la gestione dei sistemi di raccolta e depurazione delle prime acque di pioggia è ricompresa nella convenzione tipo di cui all'articolo 10, comma 3, della legge regionale n. 25 del 1999. I relativi costi vengono computati nella tariffa di riferimento media del segmento di fognatura e depurazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 13 marzo 2006, n. 49 (Approvazione del metodo tariffario per la regolazione e la determinazione della tariffa del Servizio idrico integrato in Emilia-Romagna), a decorrere dalla prima revisione tariffaria periodica successiva all'1 dicembre 2007. Sono altresì ricomprese nella convenzione del servizio idrico integrato anche le nuove realizzazioni previste nel piano di ambito di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 25 del 1999.
2. I costi di gestione delle acque meteoriche di dilavamento comprendono i costi operativi, gli ammortamenti e la remunerazione del capitale investito per la gestione delle infrastrutture esistenti e per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché i costi di realizzazione delle vasche di prima pioggia al servizio delle reti previsti dal Piano di indirizzo di cui alla Deliberazione della Giunta regionale 14 febbraio 2005, n. 286 (Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (articolo 39, decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 Sito esterno)). Sono esclusi dal calcolo della tariffa del servizio idrico integrato i costi relativi alla realizzazione di altre nuove infrastrutture. Gli oneri per la realizzazione delle medesime infrastrutture sono a carico dell'Ente Locale ai sensi dell'articolo 157 del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno.
3. Nelle more dell'entrata in vigore del metodo tariffario di cui al comma 1, le Agenzie d'ambito per i servizi pubblici di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 25 del 1999 possono includere nella tariffa del servizio idrico integrato, determinata ai sensi del decreto ministeriale 1 agosto 1996 (Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato) i costi relativi alla gestione di cui al medesimo comma 1 nel limite di incremento del due per cento della tariffa prevista nel piano di ambito.

Espandi Indice