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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 marzo 2007, n. 4

ADEGUAMENTI NORMATIVI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE A LEGGI REGIONALI.

BOLLETTINO UFFICIALE n. 30 del 6 marzo 2007

Art. 6
Finalità e contenuti
1. Ai sensi dell'articolo 112 del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno il presente capo disciplina:
a) l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, sulla base di quanto previsto dalla legge 11 novembre 1996, n. 574 Sito esterno (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari), nonché delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno, e da piccole aziende agroalimentari, così come individuate dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 7 aprile 2006 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 Sito esterno);
b) le procedure amministrative della comunicazione da presentarsi all'Autorità competente da parte del legale rappresentante dell'azienda che effettua le attività di utilizzazione agronomica di cui alla lettera a) nonché i casi di esenzione dalla medesima.
2. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 Sito esterno (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) in materia di riduzione integrata dell'inquinamento per gli allevamenti intensivi indicati nell'Allegato 1 del medesimo decreto.

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