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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 06 marzo 2007, n. 4

ADEGUAMENTI NORMATIVI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE A LEGGI REGIONALI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 27 luglio 2018, n. 11

L.R. 22 ottobre 2018, n. 14

Art. 10
Adeguamento delle norme regolamentari locali
1. Le disposizioni concernenti l'utilizzazione agronomica emanate ai sensi della presente legge, sono vincolanti per gli Enti locali che sono tenuti ad adeguare gli atti e le norme regolamentari di loro competenza se ed in quanto in contrasto con le predette disposizioni. I medesimi Enti possono emanare discipline integrative delle norme regionali.
2. Gli Enti locali provvedono all'adeguamento degli atti e delle norme regolamentari di loro competenza entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Decorso il predetto termine le relative disposizioni cessano di avere efficacia.

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