LEGGE REGIONALE 06 marzo 2007, n. 4
ADEGUAMENTI NORMATIVI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE A LEGGI REGIONALI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 10
Adeguamento delle norme regolamentari locali
1. Le disposizioni concernenti l'utilizzazione agronomica emanate ai sensi della presente legge, sono vincolanti per gli Enti locali che sono tenuti ad adeguare gli atti e le norme regolamentari di loro competenza se ed in quanto in contrasto con le predette disposizioni. I medesimi Enti possono emanare discipline integrative delle norme regionali.
2. Gli Enti locali provvedono all'adeguamento degli atti e delle norme regolamentari di loro competenza entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Decorso il predetto termine le relative disposizioni cessano di avere efficacia.