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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 06 marzo 2007, n. 4

ADEGUAMENTI NORMATIVI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE A LEGGI REGIONALI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 27 luglio 2018, n. 11

L.R. 22 ottobre 2018, n. 14

Art. 12
Sanzioni pecuniarie
1. Chiunque omette la tenuta dei registri di utilizzazione agronomica è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258 ad euro 2.580.
2. Chiunque contravviene alle disposizioni sulle modalità di utilizzazione degli effluenti di allevamento e delle acque reflue delle aziende agricole e delle piccole aziende agroalimentari è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 ad euro 5.160.
3. Chiunque contravviene alle disposizioni sulle caratteristiche, le dimensioni e lo stato di manutenzione dei contenitori per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento e delle acque reflue delle aziende agricole e delle piccole aziende agroalimentari è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 ad euro 10.320.

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