LEGGE REGIONALE 06 marzo 2007, n. 4
ADEGUAMENTI NORMATIVI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE A LEGGI REGIONALI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 13
Norme transitorie e finali
1. E' consentito il proseguimento delle attività di utilizzazione esistenti abilitate sulla base di atti emanati o prodotti in forza delle previgenti disposizioni in materia sino al termine indicato negli atti attuativi di cui all'articolo 8.