LEGGE REGIONALE 06 marzo 2007, n. 4
ADEGUAMENTI NORMATIVI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE A LEGGI REGIONALI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 7
Autorità competente e funzioni amministrative
1. Spettano alla Provincia, quale Autorità competente, le funzioni amministrative connesse all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari. Restano ferme le funzioni amministrative in capo ai Comuni per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione residuate dalla lavorazione delle olive.