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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 18 giugno 2007, n. 8

PROMOZIONE DELLA COLTURA DELLA CANAPA (CANNABIS SATIVA L.) E ALTRE COLTURE INNOVATIVE NEL TERRITORIO DELL'EMILIA-ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 82 del 18 giugno 2007

INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Attività
Art. 3 - Beneficiari
Art. 4 - Criteri e priorità
Art. 5 - Disposizione finanziaria
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, nel quadro delle politiche di multifunzionalità e sostenibilità delle produzioni agricole e nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti, promuove la strutturazione di filiere produttive di carattere innovativo finalizzate a sostenere la competitività e la diversificazione produttiva delle imprese agricole ed a favorire l'integrazione fra i processi agricoli ed i processi industriali.
Art. 2
Attività
1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione Emilia-Romagna concede contributi per le seguenti attività, anche di carattere pilota:
a) studi di fattibilità dei progetti da sviluppare;
b) reperimento del seme o del materiale di propagazione;
c) confronto per l'individuazione delle varietà più idonee ai singoli ambienti ed ai diversi impieghi e per la messa a punto delle migliori agrotecniche;
d) meccanizzazione delle fasi di coltivazione, raccolta, movimentazione e stoccaggio;
e) realizzazione di impianti di lavorazione e trasformazione a carattere pilota;
f) ricerche e studi di fattibilità per gli utilizzi industriali delle materie prime compresi gli studi di mercato.
Art. 3
Beneficiari
1. I beneficiari dei contributi di cui all'articolo 2, comma 1, sono i soggetti che hanno tra i propri scopi la produzione, la lavorazione, la trasformazione e commercializzazione della canapa ed il miglioramento dell'intera filiera (esclusa ogni attività finalizzata alla produzione e alla estrazione di sostanza stupefacente). In particolare:
a) aziende agricole, cooperative agricole e loro consorzi;
b) associazioni di produttori agricoli costituite ai sensi di legge;
c) imprese, società e associazioni costituite tra imprenditori del settore agricolo e/o del settore industriale, con priorità ai progetti che hanno attivato rapporti di collaborazione con dipartimenti universitari o altri centri di ricerca, di comprovata esperienza nel settore.
2. È data priorità nella concessione dei contributi ai soggetti aggregati in filiera.
Art. 4
Criteri e priorità
1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale fissa i criteri e le priorità per l'erogazione dei contributi in applicazione della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato ed in coerenza con le modalità previste nella programmazione regionale dei fondi per lo sviluppo rurale.
Art. 5
Disposizione finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte mediante l'istituzione di apposite Unità previsionali di base e relativi capitoli nel bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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